Compensazione crediti IVA: tutto quello che c’è da sapere su questa procedura
La compensazione dei crediti Iva: se siete titolari di una partita Iva, ne avrete sicuramente già sentito parlare, ma conoscete davvero tutto sull’argomento?
La compensazione dei crediti Iva si rivela una pratica molto utile, da inserire all’interno della dichiarazione annuale dei redditi per la compensazione dei debiti provenienti da altre imposte.
Ma per poter veramente usufruire appieno dei vantaggi, bisogna conoscere le tipologie differenti di compensazione, i termini di presentazione della richiesta e i limiti precisi di questa pratica.
Se siamo riusciti a suscitare la vostra curiosità, allora continuate a leggere il nostro articolo per trovare le risposte che vi interessano.
Compensazione crediti IVA: definizione
Nel momento in cui effettuate l'acquisto di un bene, il venditore emette una fattura pari al costo del bene acquistato. All’interno di questo costo, si trova inclusa l’imposta sul valore aggiunto, ovvero l’Iva. In questo caso, quindi, all’atto dell’acquisto, si dice che la partita Iva è in una situazione di credito.
Il credito accumulato alla fine dell’anno,quindi, risulta essere la differenza tra il ricavo prodotto dal titolare della partita Iva e l’Iva a debito.
Come si calcola?
Per comprendere meglio il concetto, vi forniremo un rapido esempio pratico in cui dimostreremo il calcolo del credito Iva.
Un venditore acquista della merce all’ingrosso per una cifra di 7.000 euro e la rivende alla sua clientela per un totale di 5.000. In entrambe le transazioni, è compresa un’Iva al 22%.
L’iva a debito corrisponderà a 1100 (il 22% di 5.000), l’Iva a credito, invece, è pari a 1540 (il 22% di 7.000). In questo esempio, il credito è superiore al debito, quindi il commerciante si trova in una posizione di credito. Il credito Iva sarà di 440 euro e potrà essere usato per compensare debiti fiscali appartenenti ad altre categorie.
Differenza tra compensazione orizzontale e verticale
Esistono due tipi di compensazione iva: la compensazione orizzontale e la compensazione verticale.
Nel caso della compensazione verticale, un credito di una categoria deve essere compensato dal credito della stessa categoria. Quindi un credito Iva può essere utilizzato per pagare il debito della stessa imposta, ovvero l’Iva.
Nel caso della compensazione orizzontale, invece, il credito iva può essere impiegato per compensare il debito facente parte di un’altra categoria di imposte, differenti dall’IVA.
L’altra grande differenza tra i due tipi di compensazione risiede nel fatto che la prima non presenta limiti in termini di importo. La seconda, invece, ha un tetto massimo di 700.000 euro, stabilito dall’articolo 9 comma 2 del D.I. 35/2013 ed entrato in vigore nel 2014. Questo limite è stata aumentato rispetto al precedente di 516.546,90 euro.
Quindi, tutte le volte che si farà riferimento ai limiti della compensazione Iva, si farà riferimento sempre a quella orizzontale, in quanto la compensazione verticale non ne prevede.
Le regole per la compensazione Iva
Importo inferiore a 5.000 euro
Se il credito Iva presenta un importo che non supera i 5.000 euro, si può procedere alla compensazione compilando il relativo modello F24 senza nessun altra richiesta. Bisogna ovviamente utilizzare il codice tributo 6099, indicando anche l’anno di riferimento.
Importo inferiore a 5.000 euro
In questo caso, oltre alla compilazione del modello F24, occorre fornire il seguente documento per ottenere la compensazione:
- la dichiarazione annuale relativa all’anno in questione correlata di visto di conformità
Si potrà procedere alla compensazione 10 giorni dopo l’invio telematico della sopracitata dichiarazione.
Se non riuscite a ottenere il visto di conformità, esiste un’altra soluzione: l’organo di controllo che si occupa della revisione legale dei conti (revisore contabile, società di revisione oppure collegio sindacale qualora tale organo svolga anche le funzioni di revisione) dovrà sottoscrivere il modello Iva in questione.
La compilazione del modello F24
A prescindere dal tipo di importo, il modello F24 deve essere compilato per recuperare la compensazione dei crediti Iva. Vi ricordiamo, quindi, che, in quanto titolari di partita Iva dovete rispettare le seguenti regole, che hanno subito delle modifiche a seguito del D.I. 50/2017:
- se dovete presentare un modello F24 con compensazione, occorre utilizzare i servizi telematici che trovate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo della compensazione;
- se dovete presentare un modello F24 senza compensazione, avete a disposizione due canali: i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o quelli degli intermediari della riscossione (remote/home banking).
Inoltre, per i titolari di partita Iva che richiedono una compensazione del credito Iva di una cifra superiore a 5.000 euro, non è più obbligatorio l’invio esclusivo del modello F24 attraverso i servizi telematici disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Possibilità di sospensione del modello F24
La legge di Bilancio 2018 ha aggiunto una nuova norma a favore dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima ha il diritto di sospendere, fino a una durata complessiva di 30 giorni, il versamento delle compensazioni Iva che possono dare adito a sospetti o rientrare tra i profili a rischio.
Se l’analisi di questi modelli sospetti garantisce che il credito sia stato correttamente contabilizzato, o trascorsi i 30 giorni dalla presentazione dei modelli, il versamento viene validato e le compensazioni effettuate sono registrate alla data del pagamento.
Se i modelli vengono considerati fraudolenti o non rispondenti al vero, il pagamento non verrà effettuato e le compensazioni non saranno registrate presso l’Agenzia delle Entrate.
Esiste un numero limite di compensazioni iva per anno?
L’articolo 34, comma 1, Legge n. 388/2001 stabilisce che, per le compensazioni di crediti, il limite per ogni anno solare corrisponde a 700.000, come abbiamo visto. Questo tetto massimo comprende l’importo massimo utilizzabile per le compensazioni orizzontali dei crediti e i rimborsi semplificati dei crediti Iva maturati.
All’interno del calcolo, bisogna considerare l’anno di impiego del credito e non l’anno in cui è stato maturato. Per esempio, nel calcolo dei crediti 2020, devono essere inclusi dei crediti 2019 che sono stati utilizzato a gennaio o febbraio 2021.
I rimborsi Iva infrannuali non sono calcolati all’interno del computo dei limiti, dato che la pratica di rimborso non è quella semplificata. Il versamento delle imposte in questo caso, infatti, viene deciso dall’Agenzia delle Entrate.
E per la compensazione dei crediti Iva trimestrali?
Nel caso delle compensazioni trimestrali, si applicano le stesse regole della compensazione crediti Iva annuali per gli importi superiori a 5.000 euro. Quindi, per le compensazioni trimestrali che superano l’importo di 5.000 euro, è richiesta la vidimazione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, modello Iva trimestrale.
Bisogna aggiungere che la regola riguardante la soglia dei 5.000 euro si applica in modo unitario per tutte le dichiarazioni Iva compilate durante il corso dell’anno.
Ciò vuol dire che, se il primo modello Iva trimestrale presentato per la compensazione supera i 5.000 euro, questo limite si applica a tutti i successivi modelli. Quindi, anche se nelle prossime dichiarazioni l’importo sarà inferiore a 5.000 euro, bisognerà rispettare la procedura che riguarda gli importi superiori a 5.000 euro.
Questo include che la compensazione dei crediti trimestrali, anche di quelli che sono inferiori a 5.000 euro, deve essere accompagnata dalla compilazione e dall’invio telematico del modello trimestrale.
L’unica differenza è nei termini di ottenimento della compensazione. Per crediti con importi superiori a 5.000, la compensazione sarà effettuata a partire dal decimo giorno in seguito all’invio del modello trimestrale. Per crediti inferiori a 5.000, la compensazione può avere luogo già a partire dal giorno successivo dell’invio della dichiarazione trimestrale.
Rapporto tra credito Iva annuale e trimestrale
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito delle direttive riguardo al rapporto tra credito Iva annuale e credito Iva trimestrale:
- Se viene raggiunto il tetto dei 5.000 euro riguardante il credito annuale “n”, non vengono prese in conto le eventuali compensazioni concernenti i primi 3 trimestri dello stesso anno.
- Le compensazioni che sono state effettuate tramite i modelli Iva trimestrali devono essere presentate come parte dello stesso anno “n”.
- La soglia di 5.000 euro viene calcolata in base all’anno di maturazione del credito e contabilizzata in base alla differente tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). Ciò permette di fare delle compensazioni per un importo di 5.000 euro anche prima di aver effettuato la presentazione della dichiarazione annuale. Infatti, il credito annuale indicato nella dichiarazione Iva “n+1” che si riferisce all’anno “n” presenta un tetto di 5.000.
- In maniera equivalente, il tetto di 5.000 euro rimane valido anche per i crediti trimestrali indicati nei modelli trimestrali da inviare durante l’anno “n+1”. La regola si applica a tutti i trimestri che vengono trasmessi nel corso dell’anno “n+1”.
Termini di invio della domanda di compensazione Iva
Per trasmettere la domanda di compensazione di crediti Iva, ci sono due finestre di tempo in base all’importo del credito Iva:
- per importi inferiori o uguali a 5.000 euro, dal primo giorno successivo all’invio della dichiarazione a cui la compensazione è collegata e fino alla data di invio della dichiarazione successiva
- per importi superiori a 5.000 euro, dal decimo giorno successivo a quello dell’invio della dichiarazione annuale Iva, dotata di visto di conformità. Solo con l’invio della dichiarazione Iva, infatti, si ha la prova che esiste un credito da compensare.
Questa misura aggiuntiva è stata scelta per limitare il numero di persone che hanno dichiarato dei crediti inesistenti e allo stesso tempo garantire uno standard di rigore alla compensazione fiscale.
Esempio pratico
Se la vostra attività commerciale ha generato nell’anno 2019 un credito Iva di importo equivalente a 20.000 euro, si potrà richiedere la compensazione semplificata senza dichiarazione fino all’importo di 5.000 euro.
In seguito, il resto della cifra dovrà essere compensato attraverso il modello che prevede la dichiarazione Iva. Tenendo conto che la presentazione di tale dichiarazione deve essere effettuata tra il primo febbraio e il 30 aprile 2020, il primo giorno disponibile è il primo febbraio. La compensazione per cifre superiori a 5.000 euro, quindi, potrà essere effettuata non prima dell’11 febbraio 2020.
Nuove regolamentazioni dall’anno 2020
Se nel 2019 avete maturato un credito Iva che può essere compensato, ma non l’avete utilizzato durante la compensazione prevista per l’anno 2020, avrete diritto a continuare l’usufrutto di questo credito anche nell’anno 2021. Bisognerà solamente indicare il giusto codice tributo, accompagnato dall’anno di riferimento, ovvero il 2019. In questo modo, nella dichiarazione annuale Iva per il 2020, il credito del 2019 verranno incorporato e si andrà ad aggiungere ai crediti Iva maturati nel 2020.
All’interno della legge di Bilancio 2017, è stata varata la legge n. 225/2016 che ha cambiato il tetto massimo di eccedenza Iva a credito che può essere domandata a rimborso, senza l’obbligo di prestare la garanzia o l'asseverazione. Quindi si è passati da 15.000 a 30.000. Questo limite riguarda solo l’opzione del rimborso del credito Iva e non la sua compensazione.