La fattura split payment: contabilità e fiscalizzazione della partita IVA
La fattura split payment è un nuovo metodo di pagamento messo a disposizione per gli enti pubblici e le società. Ma qual è la normativa di riferimento? Come vengono contabilizzate queste fatture?
Le regole e le procedure di utilizzo e contabilizzazione delle fatture split payment sono molto complesse e sono stabilite da molteplici normative.
Scoprite nel nostro articolo tutto quello che c’è da sapere sulle fatture split payment e soprattutto come registrare queste fatture in sede di dichiarazione IVA.
Che cos’è la fattura split payment?
La normativa fiscale, attraverso la legge 190/2014, ha ideato un sistema particolare di liquidazione IVA, chiamato Split Payment, ovvero “scissione dei pagamenti.”
Questo metodo di fatturazione è regolato dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, intitolato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società”.
Lo split payment viene impiegato per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle società in rapporto a:
- Amministrazioni Pubbliche;
- uno degli altri enti tassativamente segnalati dall’art. 17-ter, comma 1-bis, del d.p.r. 633/1972 (per esempio, a titolo esemplificativo: enti pubblici economici, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB).
La fattura dello split payment era nata come una modalità di pagamento facoltativa a quelle già vigenti ed è restata tale fino al 2017. Tuttavia, in questi ultimi anni è stata estesa ulteriormente ed è entrata a tutti gli effetti in vigore nel 2019.
Le regole della fattura split payment
Bisogna precisare che in questo particolare sistema di liquidazione IVA, il soggetto a dover pagare materialmente l’importo dell’IVA allo Stato è il cessionario/committente, quindi una PA, e non il cedente/prestatore di servizi.
Se decidete di avvalervi della fattura split payment, è opportuno spiegare e precisare tutte le regole a cui questa formula di pagamento soggiace:
- l’Ente Pubblico (o uno degli altri soggetti sopra indicati) cessionario/committente verserà al cedente/prestatore la cifra indicata sulla fattura al netto dell’imposta (cioè dell’IVA);
- il cedente/prestatore, in base all’art. 2 del d.m. 23/1/2015, dovrà procedere alla registrazione delle fatture emesse (artt. 23/24 dpr 633/1972) senza tenere in conto l’imposta registrata nella liquidazione periodica;
- lo stesso cessionario/committente pagherà la parte di IVA indicata sulla fattura allo Stato;
- lo stesso cedente/prestatore dovrà specificare che la fattura è emessa seguendo il sistema dello Split Payment “Scissione dei pagamenti”;
- il cedente/prestatore genererà la fattura specificando sia l’imponibile, sia l’IVA (aliquota ed importo), ma scrivendo alla fine, come importo finale dovuto, solo l’importo al netto dell’IVA.
Chi può usufruire della fattura split payment?
Tra i soggetti che sono tenuti ad applicare questo regime speciale di pagamento, troviamo:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, tra cui troviamo anche le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni in cui la partecipazione delle amministrazioni pubbliche si attesta a una percentuale non inferiore al 70% del fondo di dotazione pubblica;
- le società gestite, in base all’art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- le società gestite direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche;
- le società partecipate, in cui le amministrazioni pubbliche posseggono una percentuale complessiva del capitale non inferiore a 70%;
- le società quotate registrate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e che sottostanno agli effetti dell’IVA.
Nel caso di dubbio, per capire quali sono le Pubbliche Amministrazioni (PA) idonee alla modalità split payment, si può fare riferimento esclusivo alle disposizioni presenti nell’art. 5-bis del decreto del 23 gennaio 2015.
Grazie al richiamo del citato art. 5-bis al comma 209 della legge 244 del 2007, e alla definizione di amministrazioni pubbliche presente nell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono stati riammessi tra i destinatari dello split payment i soggetti iscritti nell’elenco iPA.
Non sono compresi tra i destinatari i soggetti classificati come gestori di pubblici servizi, che risultano esonerati dall’obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.27/E del 7 novembre 2017, specifica in modo dettagliato,inoltre, quanto segue:
“Ai fini dell’esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it (di seguito iPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell’anzidetto elenco, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica.”
L’obbligo di fatturazione split payment è stato esteso ulteriormente in attuazione della direttiva 2014/55/UE, agli appalti pubblici con il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.
L’art. 1 dispone che le direttive del decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori.
La procedura della fattura split payment
Procediamo all’analisi della procedura di applicazione della fattura split payment in relazione alle operazioni di dichiarazione IVA.
Il ruolo dei fornitori
Per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ai fornitori è richiesta l’emissione della fattura con l’annotazione:
“scissione dei pagamenti’’ ovvero ‘‘split payment’’, in base all’articolo 17-ter del DPR n 633/72.
Se nella fattura split payment, non è presente tale dicitura, vige la sanzione amministrativa indicata all’articolo 9, comma 1, del DLgs n 471/97, ovvero una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000.
Tuttavia, questa sanzione non è imponibile per le fatture erogate prima del 7 novembre 2017 data di pubblicazione della citata circolare, come specifica la C.M. n. 27/E/2017.
Quali sono gli impegni fiscali per il fornitore?
A livello operativo, in base alle specifiche fornite con la C.M. n. 27/E/2017 che richiama la precedente C.M. n. 15/E/2015, il fornitore:
- non deve contabilizzare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito specificata nella fattura;
- deve segnalare nel registro ‘‘IVA vendite’’ le operazioni compiute e l’Iva rispettiva non incassata dai fornitori;
- deve registrare in modo differenziato, attraverso l’annotazione di appositi codici IVA, la fattura emessa in regime di Split Payment, specificando l’aliquota imponibile e l’importo dell’imposta.
Gli obblighi dei soggetti acquirenti
Tutti gli enti che rientrano nelle pubbliche amministrazioni e che eseguono acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA attraverso il modello F24 enti pubblici. Per essere più precisi, devono specificare l’apposito codice tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è considerata esigibile.
Il Decreto attuativo (D.M. del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. del 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali impone che queste ultime possono effettuare il versamento dell’IVA tramite due modalità di pagamento che sono equivalenti tra loro.
La prima modalità: pagamento entro il 16 del mese successivo
Il primo metodo prevede il versamento dell’IVA attraverso la presentazione del modello F24. Quest’ultimo deve essere presentato entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è considerata esigibile.
Questa modalità di pagamento interessa le Pubbliche Amministrazioni che effettuano attività commerciali e le altre imprese.
Il pagamento deve essere eseguito senza alternative di compensazioni e impiegando lo specifico codice tributo.
La seconda modalità: annotazione entro il 15 del mese successivo
La seconda opzione rappresentata dalle Pubbliche Amministrazioni che operano in ambito commerciale e le società, per tutte le fatture in cui si applica lo split payment hanno la possibilità di:
- in base agli artt. 23 o 24 del DPR n. 633/72, registrare le fatture nel registro entro il 15 del mese successivo a quella in cui l’imposta viene considerata esigibile, con riferimento al mese precedente;
- imputare l’IVA contabilizzata per la liquidazione periodica del mese di esigibilità o del trimestre in considerazione se si eseguono delle liquidazioni trimestrali;
- annotare le fatture nel registro degli acquisti per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta in base all’articolo 25 del DPR n 633/72
I codici tributi nelle fatture split payment
La Risoluzione n 139/E/17 ha decretato i codici tributo per l’IVA dovuta da Pubblica Amministrazioni e società.
Per poter effettuare un corretto versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società, bisogna procedere alla compilazione dei seguenti codici tributo e delle seguenti voci dei modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP).
Il codice tributo con il modello F24
Se si deve compilare un modello F24, è stato scelto il seguente codice tributo:
“6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETÀ’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.
All’atto della compilazione del modello F24, il codice sopra indicata deve essere inserito nella sezione “Erario” esclusivamente in riferimento alle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Sempre all’atto della compilazione, bisogna compilare i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, con il mese e l’anno d’imposta per cui si si versa il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Il codice tributo con il modello F24 EP
Se si deve compilare un modello F24, è stato scelto il seguente codice tributo:
“621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETÀ’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.
All’atto della compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, bisogna riempire i seguenti campi come segue:
- bisogna inserire il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che opera il versamento nella sezione “CONTRIBUENTE”;
- nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna precisare:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,m nel formato “AAAA”.
Le casistiche diverse da quelle sopra descritte devono emettere il versamento dell’IVA a seguito della scissione dei pagamenti, precisando i seguenti codici tributo, “620E” e “6040”, istituiti con la Risoluzione n. 15/E/15, oppure direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.
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