La fattura anticipata: un caso particolare di fatturazione
Il D.p.r. 633/1972, meglio conosciuto come Decreto Iva, precisa all’art. 21 che bisogna emettere la fattura “nel momento di effettuazione dell’operazione”. Quindi bisogna emettere la fattura al momento del pagamento del bene o della fine della prestazione di un servizio.
Se ci attenessimo alla normativa, non ci sarebbe spazio per la fattura anticipata tra tutti i tipi di fattura, dato che risulta un documento contabile emesso prima del pagamento vero e proprio.
Tuttavia, non è proprio così, in quanto esistono delle casistiche specifiche in cui è possibile emettere una fattura anticipata.
Le dettaglieremo in questo articolo.
Fattura anticipata: definizione
La fattura anticipata è un documento contabile redatto dall’azienda prima dell’effettuazione dell’operazione di pagamento. Risulta, comunque, a tutti gli effetti una vera e propria fattura che rispetta tutti i requisiti di legge imposti per l’emissione di una fattura tradizionale. Si tratta di un documento fiscale che attesta, a tutti gli effetti, il passaggio di un bene o di un servizio da chi ne è emittente e lo vende, a chi ne è destinatario e lo acquista.
La fattura anticipata può essere considerata una sorta di finanziamento che consiste nell’anticipo di parte dell’importo di una fattura. Se abbiamo una fattura emessa, ma non ancora incassata, possiamo recarci in banca per riscuotere una parte dell’importo se la fattura è anticipata.
La fattura anticipata richiede anche l’accordo della banca, che rende possibile il prelievo dell’importo totale della fattura semplicemente con la presentazione della fattura anticipata. La banca anticipa la somma, avendo la certezza che la fattura verrà incassata in un futuro prossimo.
Le parti coinvolte in questo scambio sono la banca, l’impresa che ha emesso la fattura e il cliente a cui è indirizzata la fattura.
Questo tipo di fattura è spesso impiegato dalle società che non riescono a garantire il pagamento delle fatture di cui sono creditrici e che con la fattura immediata possono incassare subito della liquidità, in modo tale da coprire l’importo del credito che hanno.
Come individuare il momento di effettuazione dell’operazione
Al fine d'individuare il momento in cui va effettuata l’operazione, bisogna prendere come punto di riferimento le norme contenute nell’art. 6. Quest’ultimo prevede per ogni tipologia di operazione delle regole diverse. Si distinguono principalmente due tipi di operazione: la cessione di beni (beni mobili e immobili) e la prestazione di servizi.
Per quanto riguarda la cessione, è opportuno considerare il momento in cui il contratto è stato firmato tra le parti interessate. Per quanto concerne la cessione di beni mobili, invece, il momento da considerare è quello della spedizione o della consegna del bene.
Per la fatturazione differita, invece, la fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo all’atto di compravendita. Vi è, tuttavia, un obbligo affinché quest’ultima sia valida: la cessione dei beni deve essere assolutamente accompagnata da un documento di trasporto.
Inoltre, è indispensabile annotare sulla fattura la data e il numero dei documenti riguardanti il trasporto. Tuttavia, non è necessario ribadire la data della spedizione.
In aggiunta a quanto riferito in precedenza, ai sensi della legge l’art. 6 comma 4, stipula che antecedentemente al verificarsi degli elementi sopracitati, che la fattura venga emessa o che l’importo venga pagato in parte o totalmente, l’operazione viene considerata portata a compimento alla data della fattura o del pagamento.
Quali fatture sono considerate fatture anticipate?
Come menzionato in precedenza, si possono emettere delle fatture anticipate solo in casi particolari quali:
- incasso di acconti: la deroga è valida solo per le cessioni di beni, poiché gli acconti sono considerati la norma nell’ambito delle prestazioni di servizi;
- emissione anticipata della fattura: ciò significa che la fattura è emessa prima della spedizione (nel caso dei beni) oppure prima del pagamento (nel caso dei servizi).
Solo nei due casi sopra citati possiamo parlare di fattura anticipata. In ogni caso possiamo trovare diverse diciture nella letteratura. A prescindere dalla dicitura, per essere considerate tali, le fatture devono:
- contenere tutte le informazioni obbligatorie delle fatture tradizionali;
- essere iscritte nell’apposito registro, con la conseguente scrittura contabile del debito IVA (per chi ne è soggetto).
Per esempio, dei liberi professionisti, che permettono di dilazionare il pagamento o prevedono il versamento di acconti durante il periodo del servizio offerto, dovranno contabilizzare queste diciture contabili sotto il nome di fattura anticipata, se vengono comparate con il preventivo finale della fattura complessiva.
La fattura anticipata per i liberi professionisti
I liberi professionisti hanno l’abitudine di emettere delle fatture che possono prendere svariate nomenclature: fattura proforma, avviso di parcella, notula. Nonostante i molteplici nomi che questo tipo di fattura può avere, essa segue gli stessi criteri di compilazione di una vera e propria fattura.
Questa pratica è tuttavia erronea dal punto di vista legale. Infatti, i soggetti che compilano questo tipo di fatture aggiungono semplicemente la dicitura “fattura proforma” per distinguere queste ultime dalle fatture tradizionali.
Questi documenti non dovrebbero essere compilati in questo modo, in quanto non hanno lo stesso fine legale di una fattura tradizionale a tutti gli effetti, ma vengono utilizzati per esigere il pagamento di una prestazione senza dover pagare l’imponibile IVA, dato che il servizio offerto non è ancora concluso.
L’Agenzia delle Entrate specifica chiaramente che non basta chiamare un documento con una nome diverso da quello di fattura per spogliarlo dei suoi effetti a livello legale o fiscale.
L’articolo 21, conosciuto come Decreto Iva, dispone che una fattura, anche se rientra nella categoria delle fatture proforma, è riconosciuta come vera e propria fattura in quanto contenente tutti gli elementi tipici di una fattura tradizionale.
Ecco gli aspetti che caratterizzano una fattura proforma:
- deve riportare la dicitura “fattura proforma”, in genere nella parte iniziale precedente la sezione descrittiva della fattura;
- la numerazione eventualmente utilizzata non deve avere niente a che fare con la numerazione usata di consueto per le fatture fiscali;
- deve presentare la dicitura seguente a pié di pagina: “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del D.p.r. 663 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, D.p.r. 633/72)”.
La fattura anticipata per la cessione dei beni
In base alla normativa, una fattura viene redatta e contabilizzata quando il prodotto è recapitato al cliente o al destinatario finale, oppure attraverso un vettore, con l’accompagnamento di un apposito documento di trasporto.
Se prendiamo in considerazione la cessione di beni e la prestazione di servizi, si può emettere una fatturazione anticipata prima che si effettui l’operazione di compravendita.
Più nel dettaglio, bisogna precisare che per la cessione dei beni è concessa la fatturazione anticipata prima della consegna di quest’ultimi e dell’emissione del documento di trasporto.
L’articolo 6, quarto comma, del D.p.r 633/1972 precisa, inoltre, che, nel caso in cui la fattura anticipata riguarda l’importo totale dell’operazione, i beni o i servizi inclusi in questa fatturazione anticipata possono essere recapitati anche senza alcun documento aggiuntivo (fattura o documento di trasporto).
Il ruolo della fattura anticipata nella consegna delle merci
Il DPR del 1972, e diverse altre normative, hanno concesso il diritto di fatturazione in un momento antecedente all’emissione della bolla di accompagnamento.
Purtroppo, la normativa non risulta molto chiara sull’argomento e anche le opinioni di commercialisti ed esperti contabili sono contraddittorie a riguardo.
Il problema sussiste soprattutto nel caso in cui un cliente richiede la fattura ancor prima della consegna o della spedizione dei prodotti richiesti. Al contrario, nel caso in cui un fornitore debba fabbricare un oggetto su misura, deve disporre della possibilità di emettere una fattura ancor prima che l’oggetto stesso venga fabbricato.
Il nostro consiglio, in questi casi, per evitare potenziali controversie, è di fatturare in anticipo, indicando la data prevista di consegna, segnalando anche una data ultima di consegna per dissipare ogni dubbio. In seguito, è preferibile allegare ai beni inviati e alla pratica una seconda fattura la cui cifra corrisponde a zero con riferimento alla fattura già pagata in anticipo (contabilizzata come fattura anticipata). Ai fini fiscali, sarà comunque la fattura ufficiale in cui è indicato il pagamento a essere contabilizzata.
Data di emissione della fattura anticipata
Come abbiamo ripetuto più volte, il libero professionista o colui che offre dei servizi, ha l’obbligo di emettere una fattura in base all’articolo 6 DPR 633/1972. Tuttavia, dato che esiste la possibilità di effettuare ed emettere una fattura ancora prima del pagamento, bisogna precisare che oneri e doveri vengono generati da quest’azione: l’obbligo di pagamento dell’IVA per chi emette la fattura e il diritto alla detrazione per il ricevente.
Il soggetto in questione può fare richiesta di detrazione di una fattura con data operazione del mese X, soltanto se contabilizza la suddetta fattura entro il giorno 16 del mese X+1 se mensile, o entro il giorno 16 del mese X+2 se trimestrale.
Avete ancora dei dubbi sulla fattura anticipata? Purtroppo è un argomento che crea ancora molte controversie e su cui la normativa non è chiarissima. Noi abbiamo cercato di essere il più precisi ed esaustivi possibile, ma se avete ancora delle domande, non esitate a porle. Condividete con noi le vostre osservazioni nella sezione dedicata ai feedback.